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Accordo di libero scambio (ALS) con la Cina

L’ accordo di libero scambio (ALS) con la Cina, entrato in vigore il 1° Luglio 2014, rappresenta uno dei più grandi successi della politica economica estera svizzera degli ultimi anni. Dalle prime cifre emerge che molte imprese usano questo accordo per beneficiare delle agevolazioni nel traffico delle merci. Di seguito si presentano le domande più frequenti sul tema.

Abbiamo appreso che nel quadro dell’ALS con la Cina è necessario utilizzare un apposito CCM. Perché non possiamo impiegare il normale CCM EUR 1?

Contrariamente agli altri accordi, l’ALS con la Cina prevede l’obbligo di utilizzare lo speciale CCM EUR 1 CN prestampato in lingua inglese. Vi sono inoltre altre particolarità:

– Per ogni prodotto occorre indicare la voce a 6 cifre del SA e il relativo criterio d’origine adempiuto (vedi istruzioni sul modello);

– Sul CCM non possono essere indicate più di 20 posizioni;

– La rubrica 3 relativa al destinatario e la rubrica 10 relativa alla fattura devono essere compilate (anche se sono contrassegnate come «optional»);

– Il modulo deve essere compilato in inglese.

L’ALS con la Cina non è molto importante solo per le ditte esportatrici, ma ha un ruolo rilevante anche per quanto riguarda le importazioni. Già prima dell’entrata in vigore dell’accordo per molte merci venivano concesse agevolazioni nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per i Paesi in sviluppo.
Tuttavia, queste agevolazioni concesse unilateralmente per i prodotti originari cinesi non avevano alcuna base contrattuale e non riguardavano la maggior parte dei tessili né le scarpe. Il passaggio dal SPG all’ALS ha comportato anche il passaggio dal certificato d’origine, il classico modulo A, al «Certificate of Origin».

 

Un’impresa dell’UE acquista merci in Cina e le immagazzina, sotto sorveglianza doganale, in un deposito nell’UE. Da qui la merce viene fornita in parte nell’UE e in parte in Svizzera. Nell’UE si può rilasciare un certificato d’origine per la merce fornita in Svizzera? L’importazione all’ aliquota preferenziale è possibile?

No, nell’UE non è possibile allestire un certificato d’origine (dato che l’UE è un Paese terzo). Non è neanche previsto il rilascio di certificati d’origine sostitutivi, così come invece si poteva fare nel quadro del SPG.  L’imposizione preferenziale in Svizzera è possibile solo se per la merce fornita a partire dal deposito doganale viene presentato un certificato d’origine («Certificate of Origin») rilasciato a posteriori o una dichiarazione d’origine di un EA. Inoltre è necessario che vengano osservate le disposizioni relative al trasporto diretto. Ciò significa che nell’UE la merce non deve trovarsi in libera pratica né subire lavorazioni, ad eccezione di quelle indispensabili per la conservazione.

 

Acquistiamo merce di origine cinese da un commerciante all’ingrosso in Germania, dato che un’importazione diretta dalla Cina non ci conviene a causa dell’esigua quantità. Il commerciante impone nell’UE gli invii provenienti dalla Cina. L’immagazzinamento sotto sorveglianza doganale non è per lui economicamente redditizio, viste le poche forniture in Svizzera. Come possiamo comunque beneficiare delle agevolazioni previste dall’ALS?

Se la merce cinese non è più sotto sorveglianza doganale (ovvero è immessa in libera pratica) in un Paese terzo (in questo caso l’UE), l’imposizione all’aliquota preferenziale non è possibile. Vista la situazione, non vi è alcuna possibilità di beneficiare dell’ALS.

 

La voce di tariffa della merce da noi importata non figura nell’elenco delle concessioni della Svizzera. Non si tratta di prodotti agricoli. Non possiamo beneficiare comunque dell’agevolazione doganale? 

Le liste delle concessioni previste dall’accordo si basano sulla versione del 2007 del Sistema armonizzato (SA) e dunque sulla versione 2010 della tariffa doganale svizzera. Dato che nel 2012 è entrata in vigore una nuova versione del SA e che la tariffa svizzera è stata adeguata, è possibile che una voce di tariffa attuale non figuri nella lista. Nella lettura di tale lista è pertanto necessario basarsi sulla versione 2010. In linea di massima la Svizzera concede preferenze tariffarie per tutti i prodotti industriali. La tariffa elettronica fornisce informazioni sulle aliquote applicabili.

 

Il mio fornitore cinese vuole rilasciare un certificato d’origine modulo A. Dato che l’origine è comunque sempre uguale, perché non è più possibile utilizzarlo?

In primis, mancano le basi legali visto che l’ALS non prevede più l’impiego di certificati d’origine modulo B e poi il SPG per i Paesi in sviluppo (per il quale è previsto il modulo A) ha regole d’origine diverse dall’ALS.

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